Il Ministero della Salute da parere favorevole al counseling così come declinato da AssoCounseling
Il Ministero della Salute dà parere favorevole al counseling così come declinato da AssoCounseling
La Legge del 4 gennaio 2013 conferisce alle associazioni di categoria la possibilità di iscriversi al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) a condizione che queste presentino tutti i requisiti di cui agli artt. 2, 5, 6 e 7 della suddetta Legge. Possono organizzarsi in associazioni di categoria quelle professioni che non siano organizzate in Ordini, Albi e Collegi, con esclusione delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
Il Ministero della Salute, con una nota del 24 marzo 2014 (nota che puoi scaricare integralmente), rispondeva come segue (il grassetto è nostro):
Con riferimento alla nota di codesto Ministero, concernente l’inserimento dell’Associazione AssoCounseling nell’elenco di cui all’oggetto, si rappresenta che a seguito di un attento esame sia della documentazione trasmessa nonché del sito www.assocounseling.it dell’associazione medesima, questa Amministrazione non ha evidenziato interferenze con le attività riservate agli esercenti le professioni sanitarie.
Nello specifico si rileva che sia la definizione di Counseling che gli atti caratterizzanti della professione medesima (pubblicati nel sito Internet) sono conformi a quanto stabilito dal Consiglio Superiore di Sanità con parere del 12 luglio 2011 che ha chiarito gli ambiti di competenza del Counselor.
Alla luce di quanto sopra si esprime parere favorevole all’inserimento nell’elenco previsto dell’art. 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013 n. 4.
Ho succintamente esposto l’iter procedurale, per poi addentrarmi nell’esame del merito della vicenda, che rappresenta sicuramente un grande successo per la nostra associazione di categoria.
In primo luogo occorre chiarire che il parere del Ministero della Salute riguarda AssoCounseling, ovvero non riguarda il counseling in generale – inteso quindi come attività professionale – ma il counseling così come declinato da AssoCounseling nella definizione, negli atti caratterizzanti e in tutti gli aspetti in cui è stato declinato (ambiti, specializzazioni, linee guida, etc.).
Questo in assoluta conformità alla normativa (Legge 4), là dove la stessa prevede che siano le singole associazioni di categoria ad essere iscritte nell’elenco. E d’altra parte non potrebbe essere che così, in quanto la Legge 4 non riconosce le professioni non regolamentate, come a volte erroneamente si legge, ma conferisce ai professionisti (di cui all’art. 1 della stessa Legge), la possibilità di organizzarsi attraverso le associazioni di categoria.
Quali sono i vantaggi di essere iscritti al MISE?
Avere avuto una seria ed approfondita disamina di tutto quello che riguarda un’associazione professionale, con assunzione di responsabilità del suo legale rappresentante, consente di garantire e tutelare il consumatore secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità. L’associazione deve infatti garantire costantemente la totale veridicità di tutti i suoi dati che vengono pubblicati sul sito.
I professionisti iscritti a dette associazioni devono rispettare rigorosamente quanto richiesto dall’associazione e attenersi ai criteri di correttezza, veridicità e trasparenza. Questo aiuta anche a comprendere l’importanza, per un professionista ex Legge 4/2013, di essere iscritto ad associazioni di categoria.
La Legge non obbliga infatti i professionisti ad iscriversi a queste ultime, ma da quanto esposto, ne consegue la importanza ed anche la convenienza per il singolo professionista di far parte di associazioni serie, strutturate ed organizzate, che garantiscono la totale trasparenza in merito al loro operato e a quello dei propri soci.
Il lavoro svolto da AssoCounseling, dal Comitato Scientifico, la corretta e puntuale descrizione del counseling, la precisione dei suoi confini, la chiarezza del codice deontologico, la trasparenza del curriculum dei singoli soci, è stato determinante in questo iter.
Veniamo quindi ad esaminare il parere nelle sue parti salienti: si legge che in merito all’inserimento di AssoCounseling nell’elenco di cui all’art. 2, comma 7, [...] questa Amministrazione non ha evidenziato interferenze con le attività riservate agli esercenti le professioni sanitarie: abbiamo sempre sostenuto che il counseling non è professione sanitaria, essendo professione differente dallo psicologo e dallo psicoterapeuta.
La circostanza che l’attività di counseling come evidenziata da AssoCounseling non presenta interferenze con le attività riservate agli esercenti la professione sanitaria, ribadisce a chiare lettere che il counseling (oggetto della nostra associazione) è un’attività professionale a se stante e che non vi sono aree dubbie di ingerenza in altre professioni.
Il parere del Ministero della Salute giunge dopo un accurato ed attento esame della documentazione depositata e di tutto quanto esposto sul nostro sito.
Desidero ancora una volta evidenziare il gran lavoro svolto dal Comitato Scientifico nella compiuta descrizione degli atti caratterizzanti, descrizione che invece l’Ordine degli psicologi, nonostante i molti solleciti, non ha ancora esplicitato, dall’ormai lontano 1989, in merito alla propria professione.
Un altro aspetto molto importante è il richiamo al parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità del 12 luglio 2011, parere che introduceva l’attività di counseling, ovvero l’attività di una persona in grado di favorire la soluzione di problemi e relativi disagi che questi comportino. Infatti il Consiglio Superiore di Sanità si era già espresso in generale sulla professione del counselor, distinguendolo da quello dello psicologo.
Giova anche ricordare che nel dicembre 2013, il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), chiedeva al Direttore dell’Area Normazione UNI, la sospensione del tavolo UNI GL7 “Figure operanti nel campo del counseling relazionale” (ovvero la norma tecnica UNI sul counseling, tuttora in itinere), avendo chiesto un parere al Consiglio Superiore di sanità e al Ministero della Salute proprio in merito al rapporto tra professioni non regolamentate ex Legge 4/2013 e professioni sanitarie.
Il Dirigente Area Normazione UNI rispondeva che non risultava “alcun pronunciamento formale da parte di Autorità competenti circa l’interferenza dei lavori normativi Uni sulle figure professionali operanti nel campo del counseling relazionale con gli ambiti di competenza riservati alla figura dello psicologo”.
Il parere del Ministero della Salute – che ripetiamo si riferisce esclusivamente ad AssoCounseling – è arrivato ed è a noi favorevole.
Mi auguro che questo plachi le animosità e le preoccupazioni espresse dagli Ordini regionali degli psicologi e dal CNOP. Mi auguro che counselor e psicologi possano collaborare insieme, come peraltro già avviene anche all’interno di istituzioni pubbliche.
Finalmente in un’ottica europea vengono premiati i professionisti che lavorano con serietà, chiarezza, trasparenza e possono avere visibilità quelle associazioni che portano avanti una politica professionale corretta e imparziale, a garanzia e tutela della professione, dei propri soci e dell’utente finale.
Essere partecipi di questo rivoluzionario percorso nell’ambito della politica professionale è per me entusiasmante. Auspico che il lavoro svolto da AssoCounseling ed il successo ottenuto sia utile anche alle altre associazioni aderenti a Federcounseling, considerata la comune visione ed impostazione.
Auguro a tutti i soci di AssoCounseling di proseguire con serenità ed impegno la propria attività professionale, ringraziando tutti per il contributo dato alla comunità professionale dei counselor di AssoCounseling.
Tratto da "Communicazione del presidente di AssoCounseling - Lucia Fani" 15/04/2014